La sicurezza degli impianti si basa sulla Legge 46/1990 :
La legge emanata in data 4 marzo 1990, n. 46, detta regole precise in tema di sicurezza degli impianti che devono essere rispettate dalla i
La sicurezza degli impianti si basa sulla Legge 46/1990 :
La legge emanata in data 4 marzo 1990, n. 46, detta regole precise in tema di sicurezza degli impianti che devono essere rispettate dalla impresa installatrice e dal committente.
E’ necessario leggere tale norma con altri provvedimenti emanati successivamente (elencati alla fine del presente documento) che la hanno integrata e modificata in alcuni punti.
Ai sensi di queste disposizioni il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate che siano in grado di realizzarli a regola d’arte.
Il committente è tenuto per legge ad incaricare del progetto un professionista competente iscritto all’albo, a richiedere e conservare la dichiarazione di conformità, e ad adeguare gli impianti esistenti alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 46/90
Per avere la certezza che l’impresa installatrice sia abilitata, il committente dovrebbe richiedere (prima dell’inizio dei lavori) il certificato di abilitazione rilasciato dalla Camera di Commercio; l’impresa che non sia ancora in possesso di tale certificato, deve almeno dimostrare di avere inoltrato alla Camera di Commercio la denuncia di inizio di attività, prevista dal DPR 392/94 (art. 10 legge 46/1990).
Come è stato accennato le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte cioè utilizzando allo scopo materiali che devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Naturalmente per essere abilitate a questo tipo di attività il legislatore richiede determinati requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge 46/90 e 2 DPR 447/91.